La Legge 154/2016- Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2016 ha introdotto molte novità.
Fra queste, ci sono gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che sono trattati all'articolo 20. In particolare è stato previsto che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) possa effettuare interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato:
- in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR (DPR 917/86).
- in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 % da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.
Inoltre lo stesso articolo 20 L.154/2016 precisa che nel caso di interventi:
- a condizioni di mercato → l'ISMEA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi.
- a condizioni agevolate → l'ISMEA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici anni.