Due sono le circostanze esimenti, previste dal c. 5 dell’art. 167del Tuir, che consentono di disapplicare la disciplina CFC rule:
Prima esimente - la società o altro ente non residente deve svolgere un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento
Seconda esimente - dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato
Sulla prima esimente l’Agenzia è intervenuta con una circolare del 2010 la n. 51/E tuttora valida che precisa che al socio residente spetta la dimostrazione di tale esimente mediante la prova del radicamento della partecipata nel Paese estero di insediamento, e dalla disponibilità di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento dell’attività commerciale dichiarata, dotata peraltro di autonomia gestionale. Il tutto allo scopo di dimostrare che la struttura estera non è artificiosa.
Sulla seconda esimente interviene la Circolare 35/E del 4 agosto 2016 che alla luce delle modifiche subite dall’art. 167 c.4 del Tuir, aggiorna i criteri per verificare la presenza della seconda esimente.
Dal 1 gennaio 2016 regime fiscale privilegiato è considerato il Paese con una tassazione nominale inferiore al 50% di quella italiana. Tuttavia la seconda esimente puo’ considerarsi verificata quando la la controllata:
- gode di un regime fiscale privilegiato ma oltre il 75 per cento dei suoi redditi sono prodotti in Stati o territori non privilegiati e sono ivi assoggettati a imposizione ordinaria senza godere di regimi speciali;
oppure
- gode di un regime fiscale privilegiato ma svolge esclusivamente la propria principale attività, ovvero è fiscalmente residente ovvero ha la sede di direzione effettiva in uno Stato o territorio a regime fiscale non privilegiato, nel quale i redditi da essa prodotti sono integralmente assoggettati a tassazione, senza godere di regimi speciali;
oppure
- è residente in uno Stato o territorio non privilegiato, senza godere di regimi speciali, ma opera in un ordinamento fiscale privilegiato, mediante una stabile organizzazione, il cui reddito è assoggettato integralmente a tassazione ordinaria nello Stato di residenza della casa madre.