La circolare n.35/E del 4 agosto 2016 dedicata alla disciplina CFC chiarisce cosa si intende per paesi con tassazione a regime speciale a cui si applica la disciplina prevista per i paesi a fiscalità privilegiata.
Ricordiamo che dal 1 gennaio 2016 la disciplina CFC si applica oltre che nei casi in cui in cui il livello nominale di tassazione, nell’ordinamento estero, sia inferiore a oltre la metà di quello italiano, anche in ipotesi di regimi speciali.
Puo’ infatti accadere che il paese estero, pur avendo una aliquota nominale non inferiore al 50% di quella italiana prevede un particolare regime speciale piu’ vantaggioso che riduce di fatto la tassazione al di sotto di questa soglia.
Regimi speciali vengono quindi considerati tutti i regimi che, pur non incidendo sull’aliquota di imposta, prevedono esenzioni e riduzioni per motivi diversi.
Posso essere agevolazioni riservate a:
- imprese localizzate in particolari aree territoriali (zone franche o free zone)
- imprese che avviano determinate attività che si vuole favorire
- imprese con determinate caratteristiche
La concessione delle agevolazioni puo’ anche essere temporanea ma sarà cura del contribuente italiano individuare tali circostanze, e in caso di esito positivo applicare la disciplina CFC.