La circolare n. 35/E del 4 agosto tutta dedicata alla disciplina delle controlled foreign companies CFC, fornisce utili chiarimenti per individuare i regimi fiscali privilegiati a partire dal primo gennaio 2016.
Superate le black e white list, per stabilire se un paese è a fiscalità privilegiata occorre dal 1 gennaio 2016 fare riferimento esclusivamente al livello nominale di tassazione che non deve essere inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.
La Legge di stabilità 2016 ha inoltre escluso dalla nozione di paesi con regimi fiscali privilegiati, gli Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio Economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, estendendo tale nozione anche all’esercizio 2015.
La Circolare precisa che tra i Paesi SEE trasparenti, oltre all’Islanda e alla Norvegia, può essere incluso anche il Liechtenstein.
Dal 2016 quindi anche il criterio dello scambio di informazioni è abolito e per individuare i regimi a fiscalità privilegiata non bisogna piu’ fare riferimento a specifici provvedimenti amministrativi ma è lo stesso contribuente destinatario delle norme CFC che deve verificare che il “livello nominale di tassazione” non deve essere inferiore al 50% dell'aliquota nominale italiana.
il socio residente in Italia deve pertanto effettuare un monitoraggio costante dell’aliquota nominale del Paese di localizzazione della controllata.
Per l’individuazione della tassazione nominale la circolare precisa che per il confronto rileva, dal lato Italia, l’aliquota IRES, vigente nel periodo d’imposta in cui si riscontra il requisito del controllo, senza considerare eventuali addizionali. Rileva, altresì, l’IRAP, di cui si prende in considerazione l’aliquota ordinaria.
Attualmente quindi la tassazione nominale italiana da prendere in considerazione sarà il 27,50% per l'Ires e 3,9% per l'Irap.
Dal lato estero, rilevano le imposte sui redditi applicate nell’ordinamento fiscale di localizzazione, da individuare facendo riferimento, qualora esistente, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato di volta in volta interessato, tenendo conto anche delle eventuali imposte di natura identica o analoga intervenute in sostituzione di quelle menzionate espressamente nella medesima Convenzione.
Nell’eventualità in cui nello Stato di residenza o di localizzazione della società controllata sia prevista un’imposta progressiva a scaglioni occorrerà calcolare la media aritmetica ponderata delle aliquote vigenti nell’ordinamento estero.
La disciplina CFC si applica inoltre in presenza di regimi speciali, da intendersi quei regimi che concedono un trattamento agevolato strutturale, che di fatto comportano una tassazione inferiore alla metà di quella italiana.