L’Organismo Italiano di contabilità sta continuando il processo di aggiornamento dei principi contabili nazionali per introdurre le novità del D.Lgs. 139/2015, che ha riformato la struttura del bilancio. Anche l'OIC 17- Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto è stato modificato.
Le principali novità sono state le seguenti:
- includere il rendiconto finanziario tra i documenti costitutivi del bilancio consolidato;
- introdurre il principio della rilevanza per cui non è necessario presentare in bilancio le attività/ passività e i costi/ricavi con effetti irrilevanti;
- innalzamento dei limiti dimensionali al di sotto dei quali è concesso l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato ed esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato quando tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall’area di consolidamento.
Un'altra novità consiste nella possibilità, nel caso in cui ci sia l'esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato per l'esistenza di un bilancio consolidato di livello superiore nel quale la controllante esonerata e le sue controllate sono inserite, di depositare presso il Registro delle imprese il bilancio consolidato della controllante estera in una lingua diversa da quella italiana quando è utilizzata una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
Infine, in merito alla sezione dell'OIC-17 dedicata al metodo del patrimonio netto, è stata rispettato quanto previsto dal nuovo art. 2426 del codice civile: "quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa”.