Sono bastati quattro giorni per avere un totale cambio di rotta della Cassazione sul tema degli accrediti ingiustificati sui conti correnti bancari del professionista. In particolare, secondo la suprema corte, i versamenti:
- sono considerati incassi→ sentenza 16697 del 9 agosto 2016
- non sono considerati incassi e deve essere il Fisco a dimostrarlo, in quanto è superata la presunzione legale sui versamenti dei professionisti →sentenza 16440 del 5 agosto 2016.
Sentenza Cassazione 16440/2016
Con la sentenza n. 16640 della scorsa settimana, la Corte di Cassazione si era espressa sostenendo che è definitivamente venuta meno la presunzione di imputazione sia dei prelevamenti sia dei versamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività dal lavoratore autonomo o dal professionista intellettuale.
La sentenza proseguiva spostando l'onere della prova sull'amministrazione finanziaria che doveva quindi dimostrare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario del professionista riguardavano l'attività da lui esercitata. Il caso nasceva da un avvocato, professore ordinario all'Università, a cui l'Agenzia dopo aver svolto indagini finanziarie, contestava un maggior reddito.
Il contribuente non era riuscito a superare la presunzione legale (art. 32 DPR 600/73) prevista per le indagini finanziarie in quanto non era sufficiente l’indicazione dei soggetti beneficiari dei prelevamenti. La Corte di Cassazione, ha sottolineato come, in ipotesi di indagini finanziarie a carico di soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo sia i prelevamenti sia i versamenti che non trovano adeguata giustificazione nella contabilità, non possono automaticamente costituire maggiori compensi. Deve essere l'ufficio a dimostrare la correlazione tra questi prelievi/versamenti e l'attività professionale.
Sentenza 16697/2016
Dopo appena quattro giorni, martedì 9 luglio 2016, la stessa Cassazione ha affermato che con riferimento ai versamenti effettuati dai professionisti sui propri conti correnti resta invariata la presunzione legale posta a favore dell’Erario. Inoltre, essendo presunzione legale, non è necessario che soddisfi i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Quindi, sottolinea la sentenza 16697/2016 è il contribuente che deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.