Con un comunicato stampa, il Ministero dell'Economia e della Finanza, ha reso noto che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) ha approvato una delibera sulle disposizioni applicative del secondo comma dell’art. 120 del Testo unico bancario (TUB) così come modificato dal decreto banche (D.L 18/2016 convertito con modificazione nella L.49/2016).
Il nuovo testo prevede che dal 1° ottobre 2016:
- nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido;
- gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
- il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
Nel dare attuazione alle disposizioni di legge, la proposta di delibera stabilisce:
- che gli interessi sono contabilizzati separatamente dal capitale;
- che per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento gli interessi debitori divengono esigibili dal 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; in ogni caso, prima che gli interessi maturati diventino esigibili, si richiede che al cliente venga assicurato un periodo pari ad almeno 30 giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell’ammontare degli interessi stessi; in questo modo il cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente;
- che per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento è consentito che il cliente e la banca possano pattuire il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido .