Nella Risoluzione n. 69/E del 5 agosto 2016, l'Agenzia delle Entrate è stata interpellata su come interpretare l'art. 166-bis "trasferimento della residenza nel territorio dello Stato" del TUIR (DPR 917/86) nel caso di fusione per incorporazione tra una società italiana e una società lussemburghese, dopo le modifiche introdotte dal decreto internazionalizzazione (art. 12 D. Lgs 147/2015). In particolare l'istante ha chiesto all'Agenzia delle Entrate:
- se le società di capitali costituite in Stati membri dell’UE rientrino fra “i soggetti che esercitano imprese commerciali” cui fa riferimento l'art. 166- bis del TUIR, a prescindere dal tipo di attività esercitata;→ l'Agenzia ha chiarito che il fatto che la società estera sia una holding non è di ostacolo per l'applicazione della nuova norma.
- se la norma in questione possa applicarsi al trasferimento in Italia della società estera ,che ha la particolarità di avvenire tramite una fusione per incorporazione;→ l'Agenzia ha chiarito che dal momento che la società sposta la residenza in Italia, non è rilevante la modalità con cui questo avviene. Quindi anche nel caso di fusione per incorporazione si può usare la normativa prevista all'art. 166-bis TUIR
- se la valorizzazione di cui all’articolo 166-bis del TUIR assuma piena rilevanza anche per quelle attività e passività che, ad esito della fusione, non risultino iscritte in bilancio perché, ad esempio, sono state totalmente ammortizzate ,ovvero che siano iscritte al costo per un importo inferiore rispetto al valore normale.→ l'Agenzia ha chiarito che il valore normale si applica anche a tali beni.
Il regime introdotto dal D.lgs 147/2015 prevede che i soggetti che provengono:
- da Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, che, trasferendosi nel territorio dello Stato, acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse, a prescindere dal pagamento di una exit tax nello Stato di “uscita”.
- da Stati o territori diversi, il valore fiscale delle attività e passività trasferite è pari, per le attività, al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale,e al maggiore tra questi per le passività.