Bocciato l’appello di un operatore che assimilava l’attività di soccorso stradale a quella di trasporto: gli acquisti di carburante devono risultare da schede ad hoc.
Ai fini della deducibilità di un costo, non è sufficiente che il contribuente lo imputi al conto economico né l’esistenza di una fattura che certifichi l’acquisto di un bene o di un servizio. La conferma dell’avvenuta operazione va comprovata con apposita documentazione, vale dire da elementi certi e precisi. A sancirlo è la Ctr di Roma con la sentenza n. 4174/16, pubblicata dalla 14esima sezione.
Il giudice di seconde cure rigetta l’appello di un contribuente, operatore di soccorso stradale che riceveva dal fisco una sanzione amministrativa per dichiarazione infedele per aver indicato un reddito inferiore a quello accertato. Il contribuente, secondo quanto risultato all’amministrazione, aveva portato in detrazione alcuni costi di carburante illegittimi, posto che l’attività che svolgeva il contribuente era il soccorso stradale e non di trasporto. Tesi confermata dalla Ctr capitolina.
L’attività di trasportatore - come segnala la commissione - cui il contribuente vorrebbe assimilarsi, è «nettamente» diversa da quella effettivamente svolta. Nella fattispecie si tratta dell’attività di traino e soccorso stradale cui si applica la normativa prevista dal Dpr 444/97 che prevede, appunto, «che gli acquisti di carburante per i mezzi di autotrasporto devono risultare da apposite schede in cui, a differenza della fattura, vengono registrate giornalmente gli acquisti del carburante ed in essa devono essere riportate tutte le indicazioni, quali la ditta, la denominazione, l’annotazione dei chilometri, la targa dell’automezzo e il domicilio». Il contribuente non ha offerto alcuna prova di inerenza dei costi: è, pertanto, giustificata la negata detrazione.
Emiliana Sabia
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