L'Organismo italiano di contabilità, sta aggiornado e modificando i principi contabili per allinearsi a quanto introdotto con il D.Lgs. 139/2015, che ha cambiato la struttura del Bilancio.
In particolare, attualmente è in bozza il principio contabile 9- Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, le cui modifiche partono da:
- l’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;
- il divieto di ripristino del valore dell'avviamento come specificato all'articolo 2426, comma 1, numero 3, del Codice Civile.
Di seguito le maggiori modifiche
Il valore d'uso
In generale, l'OIC 9 in consultazione, si basa sull’attualizzazione dei flussi di cassa per determinare il valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Come per gli altri principi in corso di aggiornamento nell'ultimo anno, sono stati previsti due trattamenti contabili diverse per le società "normali" e quelle di dimensioni minori (micro-imprese e imporese che redigono il bilancio in forma abbreviata). Il motivo è evitare un eccessivo appesantimento contabile per queste società, che possono basarsi sull'ammortamento per determinare il valore contabile delle immobilizzazioni.
Ricapitolando, con riferimento al valore d’uso:
- si utilizza il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’immobilizzazione per le società che superano i limiti che identificano le cd large companies ai sensi della direttiva contabile europea;
- si utilizza la capacità di ammortamento (pari alla differenza tra ricavi e costi non attualizzati derivanti dall’utilizzo del cespite/UCG oggetto di valutazione) per le società che non superano i predetti limiti.
La definizione di perdita durevole
La definizione di perdita durevole presente nella bozza dell'OIC 9 permette la rilevazione della perdita, anche se la stessa non è definitiva, o irrecuperabile. Questa scelta è in linea con il Codice Civile, che prevede espressamente l’obbligo di ripristinare il valore qualora siano venuti meno i motivi che avevano indotto a rilevare la perdita. Pertanto, se i motivi che avevano indotto a rilevare la svalutazione possono venire meno, la perdita non poteva essere irrecuperabile o definitiva.
Gli indicatori di perdita
Il principio in consultazione, tratta gli indicatori di perdita non come dati che determinano o meno l'automatica svalutazione, ma come punto di partenza per il redattore per effettuare il test di verifica della recuperabilità. Nel caso in cui il test di verifica sia negativo, sarà necessario iscrivere la perdita in bilancio.
Si segnala, infine, che per cercare di limitare le difficoltà che il cambiamento di un principio contabile comportano, la bozza dell'OIC 9 prevede la possibilità per il redattore del bilancio, di applicare il nuovo principio prospettivamente, fermo restando ciò che a norma dell'art. 12 del D. Lgs 139/2015 deve essere applicato retroattivamente.
Il 20 settembre 2016 rappresenta l'ultima data utile per presentare osservazioni.