La disciplina per l'IRAP non trova pace, troppe le lacune contenute e le diverse interpretazioni sulla realizzazione o meno del presupposto impositivo da parte dei professionisti. A far un pò di chiarezza, arriva la CTR del Lazio, che con la sentenza 1934/21/2016 elenca gli indici che rivelano l’esistenza dell’autonoma organizzazione ai fini dell’Irap e che pertanto impongono al soggetto il pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'elenco presente nella sentenza comprende:
- Beni strumentali,
- locazioni finanziarie
- spese per lavoratori dipendenti o collaboratori,
- interessi passivi,
- due (o più) studi professionali.
La sentenza nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento, con cui l’agenzia delle Entrate contestava a un commercialista di aver omesso il versamento dell’Irap per l’anno 2008. L’amministrazione, sosteneva che il tributo era giustificato:
- dall’entità dei redditi,
- dall’ammontare delle spese sostenute
- dalla disponibilità di due sedi di lavoro.
Il professionista resisteva affermando di non utilizzare una stabile struttura organizzativa e dunque di non dover versare l’imposta.
La Ctp annullava l’atto impugnato e condannava l’Agenzia al rimborso delle spese di lite.
L'Agenzia propone appello, e la Commissione tributaria regionale del Lazio ricorda che l'IRAP mira a colpire le attività, autonomamente organizzate, dirette alla produzione o allo scambio di beni oppure alla prestazione di servizi, come disciplinato all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs 446/1997.
Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente che esercita l’attività:
- sia il responsabile dell’organizzazione stessa, «e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse»;
- impieghi quantità di beni strumentali che eccedano «il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui».
Lo svolgimento di una libera professione è quindi fuori dall’area di applicazione dell’Irap, ma solo se il professionista opera con un minimo di mezzi materiali e senza l’ausilio di dipendenti, collaboratori e procuratori» (esterni o interni), né consistenti beni strumentali. È dunque «il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa» a essere colpito dall’Irap.