Lo scambio di informazioni fiscali tra Italia e Svizzera è ufficialmente operativo.
La prima, epocale conseguenza è che la Svizzera non potrà più opporre al fisco italiano il segreto bancario. La cooperazione fiscale viene estesa a tutte le «informazioni verosimilmente rilevanti per l’amministrazione e/o per l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione, riscosse in Italia oppure in Svizzera».
Il Protocollo:
- vieta «una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni» (la cd. fishing expedition)
- vieta richieste di informazione non versosimilimente rilevanti,
- ammette le «domande raggruppate», cioè la domanda di cooperazione fiscale può riferirsi sia a un singolo contribuente sia ad una pluralità di contribuenti.
La Svizzera continua a mantenere le proprie garanzie giudiziarie e procedurali classiche come il diritto di essere informati e di ricevere copia della domanda di cooperazione, diritto di ricorso ecc. Tuttavia, in casi eccezionali, il Paese si è riservato di non informare preventivamente il contribuente destinatario di una domanda di assistenza.
Restano fermi i principi storici del rispetto del segreto da parte delle autorità fiscali che ricevono il risultato della domanda di assistenza, e anche il divieto di utilizzare i documenti a scopi diversi da quelli fiscali.
Il sistema rafforzato della cooperazione su domanda continuerà a sussistere anche a partire dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore:
- del sistema della trasmissione spontanea di informazioni fiscali
- del sistema dello scambio automatico riguardante il saldo attivo presso conti bancari o presso determinate compagnie di assicurazione.