Con la risoluzione n. 64/E del 27 luglio 2016, a seguito di specifico interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come, nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio il convivente non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi medesimi che ne sostiene i costi può fruire della stessa agevolazione spettante ai familiari conviventi, anche se non è titolare di un contratto di comodato.
In particolare la Risoluzione 64/E ha specificato come, la disponibilità dell’immobile da parte del convivente è insita nella convivenza stessa, senza necessità di un titolo contrattuale , come ad esempio il contratto di il comodato. Il trattamento finora riservato ai familiari conviventi, viene quindi esteso anche ai conviventi in regime more uxorio.
In generale, in base all'art.16-bis del TUIR ( DPR 917/86) il vantaggio fiscale previsto per il recupero del patrimonio edilizio si applica alle spese sostenute:
- dai contribuenti che possiedono o detengono un immobile sul quale sono effettuati gli interventi;
- dai familiari con loro conviventi al momento dell’inizio dei lavori.
La legge n. 76/2016 (Cd. Legge Cirinnà) in tema di unioni civili ha attribuito valore giuridico alla convivenza di fatto, facendo cì emergere un legame tra il convivente e l’immobile destinato a essere dimora comune della coppia. Pertanto, le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal convivente more uxorio sono, detraibili al pari di quelle effettuate dai familiari conviventi.