Il ministro dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato, con il decreto 15 luglio 2016 emesso di concerto con il ministro della Giustizia e pubblicato in Gazzetta Ufficiale sulla serie generale n. 174 del 27 luglio 2016, le regole per gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato che vogliono bilanciare le fatture non riscosse con quanto dovuto al fisco.
Gli avvocati potranno compensare i crediti vantati per l'attività svolta a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato maturati in qualsiasi data e non ancora saldati, neppure parzialmente, per i quali non è stata presentata opposizione dall'Amministrazione giudiziaria, con i debiti per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonchè procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.
La compensazione potrà essere effettuata:
- per il 2016, dal 17 ottobre al 30 novembre
- dal 2017, dal 1° marzo al 30 aprile.