A seguito delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 838, 841 e 842 del 2016, è stato modificato, con l’articolo 2 sexies del decreto legge , il calcolo dell’ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità. In particolare:
1) sono stati esclusi dal reddito ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità;
2) sono state sostituite le spese (articolo 4, comma 4 lettere b), c) e d) del DPCM n. 159 del 2013) e le franchigie per i componenti disabili con una maggiorazione della scala di equivalenza dello 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.
Al fine di recepire le variazioni normative apportate dall’articolo 2 sexies, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia n. 146 del 1° giugno 2016, sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni. Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dalla data di pubblicazione , i precedenti modelli ed istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto interministeriale del 7 novembre 2014.