Dal 2012 è ormai a regime la cosiddetta “proroga di ferragosto”, infatti in base a quanto stabilito dall’art. 3-quater, DL 16/2012, c.d. Decreto “Semplificazioni Fiscali”, tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali da effettuare con modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere eseguiti entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
Quest'anno il 20 agosto cade di sabato e quindi la scadenza slitta a lunedì 22 agosto.
Entro questa data dovranno essere effettuati tutti gli adempimenti ed i versamenti che, cadendo nel periodo di sospensione feriale, sono slittati a tale data, dai versamenti unitari delle imposte, delle imposte derivanti da UNICO 2016 alle ritenute, dai contributi dovuti all'Inps e altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, dal versamento dell'IVA mensile/trimestrale all'emissione e registrazione delle fatture differite.
Riferimenti normativi:
art. 3-quater DL 16/2012: (( 1. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: ))
(( «11-bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione».))