Con la Circolare 33/E del 22 luglio 2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul rimborso del credito IVA, recentemente modificato dai D.Lgs 156/2015 che ha riformulato l’istituto dell’interpello, e dal D.Lgs 158/2015 che ha invece revisionato il sistema sanzionatorio per le violazioni tributarie, sia in campo penale che in campo amministrativo.
Con riferimento alla sospensione del rimborso nel caso di pagamenti rateizzati delle cartelle di pagamento è stato chiarito che:
- l’obbligo di presentazione della garanzia era già stato abrogato dall’articolo 83, comma 23, lettera a), del D.L 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L.133/2008.
- il debitore decada automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive,
- l’importo residuo iscritto a ruolo sia immediatamente e automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione;
- Il carico può comunque essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate: il piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
Ai fini dell’esecuzione dei rimborsi IVA le rate non ancora versate di una cartella di pagamento non sono considerate carichi pendenti e non comportano la sospensione totale o parziale del rimborso.
Attenzione: tale regola non vale nel caso in cui l’inadempimento del contribuente determini la decadenza dalla rateazione.