Venerdì 22 luglio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 33/E sulle modifiche introdotte al rimborso IVA nel 2015 dai decreti legislativi n. 156/2015 e 158/2015.
Dall'art. 38-bis del testo unico IVA (D.P.R 633/72) per rendere più semplici e rapide le procedure di rimborso IVA, è stato eliminato l’obbligo di presentazione della garanzia, tranne per queste due ipotesi:
- i rimborsi di importo superiore ad euro 15.000 chiesti da soggetti in attività d’impresa da meno di due anni - diversi dalle start-up di cui al DL 179/2012;
- i rimborsi di importo superiore ad euro 15.000 risultanti all’atto della cessazione dell’attività.
In particolare in riferimento al soggetto che esercita l’attività di impresa da meno di 24 mesi è stato chiarito che:
- per esercizio dell’attività di impresa si intende l’effettivo svolgimento dell’attività stessa, che ha inizio con la prima operazione effettuata e non con la sola apertura della partita Iva. L'effettivo esercizio d’impresa può essere desunto anche
- dagli investimenti realizzati,
- dai lavori eseguiti,
- dai contratti, aventi data certa, stipulati,
- dalle operazioni passive effettuate in funzione di future operazioni attive.
- il termine temporale di due anni è riferito ai due anni antecedenti la data di richiesta del rimborso annuale o trimestrale.