L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 20 luglio 2016 n. 58, fornisce chiarimenti sulla possibilità di beneficiare della cumulabilità dell'agevolazione c.d. "Tremonti ambientale" (articolo 6, legge 388/2000) con le agevolazioni previste dai c.d. "conti energia", e sulla possibilità di beneficiare dell'agevolazione Tremonti ambientale in un periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento ambientale.
In merito al primo quesito, si precisa che l'art. 6, Legge n. 388/2000, disciplinante la Tremonti ambientale non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare l'eventuale cumulabilità con altre misure agevolative, la stessa deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente. Di conseguenza, sono le autorità che disciplinano gli altri tipi di benefici a dover valutare se è possibile beneficiare della cumulabilità (nel caso di specie, il Ministero dello Sviluppo economico).
Con riguardo, infine, alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione in un periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento ambientale, conformemente a quanto chiarito con la risoluzione n. 132/E del 20 dicembre 2010 in relazione alla già citata agevolazione "Tremonti-ter", la mancata indicazione della deduzione per fruire della detassazione ambientale entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria non è di ostacolo alla possibilità di avvalersi di tale deduzione in sede di dichiarazione dei redditi integrativa o con istanza di rimborso.