Prosegue il dialogo "social" tra Agenzia delle Entrate e contribuenti in merito allo spinoso tema del pagamento del Canone RAI. La nuova normativa, infatti, continua a creare incertezza.
Il caso, chiarito il 21 luglio sulla Pagina Facebook dell'Agenzia delle Entrate, riguarda nello specifico gli studenti fuori sede, ma può valere anche per i lavoratori e più in generale per chi vive fuori sede in un'abitazione in affitto pur facendo parte di una famiglia anagrafica che già paga il canone televisivo. Di seguito il quesito posto all'Agenzia con relativa risposta.
Domanda: Sono uno studente fuori sede che vive in affitto in un appartamento dove è presente un televisore. Faccio ancora parte ancora della stessa famiglia anagrafica dei miei genitori, che già pagano il canone tv. Devo pagarlo anch’io?
Risposta dell'Agenzia: No! E non devi fare alcuna comunicazione. Solo se l’utenza elettrica della casa “fuori sede” è intestata a te, devi presentare la “dichiarazione sostitutiva” compilando il quadro B dove indichi il codice fiscale del genitore che paga già il canone.
Secondo l'agenzia, dunque, tutti i fuori sede che hanno intestata un'utenza elettrica pur facendo parte di una famiglia anagrafica che già lo paga, per essere esenti sono obbligati a presentare la Dichiarazione Sostitutiva.
L'entrata in vigore dell'esenzione ha durata annuale o semestrale a seconda della data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva e va rinnovata di anno in anno.
Più nello specifico la presentazione della domanda sostitutiva presentata dal 1 luglio al 31 gennaio ha effetto per l’anno solare successivo (ad esempio, una dichiarazione presentata nel luglio 2016 avrà effetto per il canone del 2017). La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha invece effetto sul canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.