Sta per scattare anche quest'anno la consueta pausa estiva per il processo civile, amministrativo e tributario, come previsto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969, che già dall'anno scorso è passata da 46 a 31 giorni, ovvero dal 1° al 31 agosto 2016, con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre.
Durante il periodo di sospensione le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini, la pausa estiva per i termini del processo determina così un sostanziale allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, naturalmente, i termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioè dal 1° settembre, vediamo un esempio per chiarire meglio:
Un avviso di accertamento di valore non superiore a € 20.000 viene notificato il 20 agosto 2016.
Il contribuente dovrà presentare istanza di reclamo/mediazione entro 60 giorni dalla data della notifica. Considerato che la data della notifica cade in pieno periodo di sospensione feriale dei termini processuali, i 60 giorni di tempo decorrono dal 01.09.2016, quindi l’istanza dovrà essere presentata entro il 30 ottobre 2016.
Il conteggio dei giorni dell'esempio (escluso il giorno iniziale ed incluso il giorno finale):
- 21.08.2016 – 31.08.2016 - giorni 0 (sospensione)
- 01.09.2016 – 30.09.2016 - 30 giorni
- 01.10.2016 - 30.10.2016 - 30 giorni