Le spese sostenute per i contratti di somministrazione di lavoro relativi a personale altamente qualificato, rientrano tra i costi che danno diritto al bonus per attività di ricerca e sviluppo, introdotto dal Dl n. 145/2013, in quanto sostanzialmente equiparate a quelle per il personale dipendente.
Se da un punto di vista formale il contratto di lavoro dipendente è stipulato tra il lavoratore ed il somministratore, da un punto di vista sostanziale il “rapporto di lavoro”, che si instaura tra l'utilizzatore ed il lavoratore, assume caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore, di conseguenza i lavoratori per i quali è stato stipulato il contratto di somministrazione di lavoro possono di fatto considerarsi, nel corso della durata di tale contratto, dipendenti dell’impresa utilizzatrice.
Conseguentemente, i costi sostenuti dalla società istante nella veste di utilizzatrice/datore di lavoro effettivo possono considerarsi, per la parte rimasta a carico dell’utilizzatrice ed esclusi i costi del contratto commerciale tra somministratore ed utilizzatore, rientranti tra quelli per personale altamente qualificato, eleggibili al credito di imposta, nella misura in cui detti lavoratori partecipano effettivamente all’attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore ed in presenza di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla norma primaria e di attuazione.