Grande successo per la pagina Facebook dell'Agenzia delle Entrate, che a partire da ieri, 18 luglio, ha aperto alle domande dei contribuenti sul Canone TV RAI da pagare per il 2016. Lo “Staff Social” dato l'elevato numero di domande, spesso sullo stesso argomento, ha oggi deciso di rendere pubbliche le risposte alle domande più frequenti. Ecco un primo elenco di domande sul canone, con la risposta ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.
Domanda: Quali sono i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva?
Risposta dell'Agenzia: Per il 2016, la dichiarazione di non detenzione presentata entro il 16 maggio 2016 esonera dall’obbligo di pagamento del canone per tutto l’anno; quella presentata dal 17 maggio al 30 giugno esonera per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017.
Dal 2017 i termini sono i seguenti:
• dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno: esonera dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;
• dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo.
La dichiarazione sostitutiva presentata per comunicare che il canone è addebitato sull'utenza elettrica intestata ad altro componente della famiglia anagrafica (quadro B) può essere presentata in qualunque momento dell'anno, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente.
Domanda: Se non possiedo apparecchi televisivi, ma sono titolare di utenza elettrica residente, come faccio a non pagare il canone?
Risposta dell'Agenzia: Per superare la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it. Tale dichiarazione ha validità annuale
Domanda: Mia moglie ha sempre pagato l'abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale è intestata me, chi deve pagare il canone?
Risposta dell'Agenzia: Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e l'Agenzia delle entrate procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito.