La nuova aliquota Iva ridotta, pari al 5%, prevista dalla Legge di stabilità 2016 su alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, trova applicazione con riferimento ad una platea più ampia di quella precedentemente soggetta all’aliquota del 4 per cento (anziani, inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati e minori), comprendendo anche persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
Si precisa, inoltre, che l’aliquota IVA del 5 per cento si rende applicabile sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni sia a quelle rese direttamente agli utenti.
Questi i principali chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha fornito con la Circolare del 15.07.2016 n. 31.
Riepilogando le modifiche introdotte dalla Stabilità 2016, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai nn. da 18) a 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, rese da cooperative, sia direttamente sia in forza convenzioni e contratti di ogni genere sono, dunque, assoggettate:
- all’aliquota IVA del 5%, se rese da cooperative sociali e loro consorzi;
- al regime di esenzione dall’imposta, se rese da cooperative non sociali aventi la qualifica di ONLUS;
- all’aliquota IVA ordinaria del 22%, se rese da cooperative non sociali e non ONLUS, sempreché non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni di cui ai nn. 18) e 21) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972.
In merito alla decorrenza delle nuove disposizioni, la circolare chiarisce che si applicano ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2015, mentre per le operazioni, compiute in base a contratti stipulati entro tale data e ancora in essere, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 e loro consorzi continueranno ad applicare l’aliquota IVA del 4 per cento o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente.
La nuova disciplina si applica anche ai rinnovi, sia espressi che taciti, nonché alle proroghe che intervengono successivamente alla predetta data del 31 dicembre 2015, anche se riferiti a contratti conclusi tra le parti prima di tale data. Ai fini dell’individuazione, sotto il profilo temporale, della disciplina applicabile, si fa riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell’adozione delle relative delibere da parte dell’ente concedente.
Tra detti contratti, che dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità al 5 per cento) se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono alla integrale corresponsione delle rette.