Il contributo di solidarietà sul quale si è espresso la Corte Costituzionale con la sentenza n. 173 depositata il 13 luglio 2016, si applica per il triennio 2014-2016 sulle pensioni superiori da 14 a oltre 30 volte il trattamento minimo Inps. Il contributo è stato introdotto dall’art. 1, comma 486 della legge n. 147 del 2013.
La Corte ha ritenuto il contributo legittimo per i seguenti motivi:
- Il contributo di solidarietà previsto per gli anni 2014-2016 non ha natura tributaria come invece il precedente contributo di solidarietà previsto per anni 2011-2012 che è stato dichiarato illegittimo. Il contributo infatti non viene acquisito allo Stato né destinato alla fiscalità generale, ma viene prelevato in via diretta dall’INPS e dagli altri enti previdenziali coinvolti per destinarlo a finalità solidaristiche endo-previdenziali, anche per quanto attiene ai trattamenti dei soggetti cosiddetti “esodati”.
La corte ha ritenuto che il prelievo ha superato l’esame della costituzionalità in quanto:
- si configura come misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.)
- opera all’interno del complessivo sistema della previdenza;
- è imposto dalla crisi contingente e grave del sistema previdenziale;
- incide sulle pensioni più elevate
- si presenta come prelievo sostenibile
- rispetta il principio di proporzionalità
- è misura una tantum», nel senso che «non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema previdenziale».