Sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2016 è stata pubblicata la l. 7 luglio 2016, n. 122, che contiene le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016. In particolare, l’art. 29, comma 3 del d.lgs. 276/2003, che riguarda l’appalto è stato completamente modificato.
La vecchia versione del comma 3 dell’articolo 29 stabiliva che “l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda”; invece, il nuovo articolo è così modificato “l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”.