Il comma 277 dell’art. 1 della l. 208/2015, c.d. Legge di Stabilità 2016 prevede il riconoscimento di benefici previdenziali (di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257), per il periodo corrispondente alla bonifica effettuata dai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto. Il Decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze doveva stabilire le modalità di attuazione, con particolare riferimento all’assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti doveva essere adottato entro l’inizio di marzo 2016. A ciò invece è stato dato attuazione solo con il Decreto 12 maggio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2016, il quale stabilisce che i trattamenti pensionistici erogati con il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1, comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2016.