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CHIARIMENTI SULLA NUOVA DEFINIZIONE DI ESPORTATORE UE

1 minuto, Redazione , 13/07/2016

Chiarimenti sulla nuova definizione di esportatore UE

Chiarimenti sulla compilazione della dichiarazione di esportazione (DAU), dopo la nuova definizione di esportatore prevista Regolamento delegato UE n. 2015/2446

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le Dogane forniscono ulteriori chiarimenti, con Nota del 7 luglio 2016, n. 70662, in merito alla compilazione della dichiarazione doganale di esportazione (DAU) da parte dell'acquirente non residente.

In particolare, viene precisato che fino alla data di implementazione o di aggiornamento dei sistemi informatici, richiesti per l’applicazione delle disposizioni previste dal nuovo codice doganale dell’Unione, le informazioni concernenti l’esportatore/speditore possono essere indicate nella casella 2 della dichiarazione doganale, dove per speditore si intende l’operatore che ha la funzione di esportatore nei casi previsti dall’art. 134 del RD e cioè spedizioni di merci unionali verso i territori fiscali speciali, nei quali non si applica la Direttiva IVA o accise.

Durante questo periodo transitorio, quindi il nome, l’indirizzo e il numero EORI del soggetto stabilito in un paese terzo che esporta merci dall’Unione possa essere indicato nella casella 2 del DAU come soggetto speditore, a condizione che la dichiarazione doganale di esportazione sia presentata da un rappresentante doganale stabilito nell’Unione che operi in rappresentanza indiretta e che, in qualità di dichiarante nonché esportatore, sia indicato nella casella 14 del DAU.

In tale caso, il rappresentate indiretto nella qualità di dichiarante stabilito nell’Unione si fa carico di tutti gli obblighi ed adempimenti richiesti per il regime dichiarato e risponde della mancata osservanza delle disposizioni doganali e di natura extra-tributaria applicabili alle merci dichiarate per l’esportazione.

Pertanto, durante tale periodo, sebbene il soggetto terzo in quanto non stabilito non possa essere qualificato come esportatore ai sensi di quanto previsto dall’art.1, punto 19, del RD può, tuttavia, essere considerato come speditore e, in quanto tale, indicato nella casella 2 del DAU.

Nella nota anche un esempio esplicativo: ipotizzando che un operatore economico stabilito in Svizzera esporti merci dall’Unione europea con destinazione USA, nel campo 2 della dichiarazione doganale di esportazione presentata in Italia da un rappresentate doganale stabilito nel territorio unionale ed indicato nel campo 14 del DAU, che - nel caso di specie - può agire solo in rappresentanza indiretta, sarà inserito il codice EORI attribuito al soggetto svizzero che si sia identificato fiscalmente in Italia ai sensi dell’art. 35 ter del D.P.R. 633/72 o al suo rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del medesimo provvedimento normativo.

Scarica il testo completo della Nota dell'Agenzia delle Dogane del 7 luglio 2016 n. 70662 e della Circolare del 19 aprile 2016 n. 8/D.

Ti potrebbe interessare il nostro foglio di calcolo "Plafond annuale esportatore abituale" per la determinazione del plafond annuale, al fine di essere considerato esportatore abituale.

Tag: OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE

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