L’INPS, con Messaggio 24 giugno 2016, n. 2815, ha reso noto che sulla Piattaforma Tutoraggio Aziende UNIEMENS, che serve per il controllo dell’esonero contributivo triennale (Legge n. 190/2014) è stato implementato della nuova sezione "TUTOR 6Y".Le aziende beneficiarie dell’esonero in argomento sono contraddistinte nei nostri archivi dal Codice di Autorizzazione 6Y, che ha il seguente significato: "Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, Legge n. 190/2014 e articolo unico, commi 178 e seguenti, Legge n. 208/2015".Le aziende individuate come potenzialmente irregolari, sono state inserite nella nuova sezione della procedura TUTOR 6Y, a cui si accede dalla INTRANET selezionando PROCESSI - SOGGETTO CONTRIBUENTE - AZIENDE - TUTORAGGIO AZIENDE UNIEMENS.
Le autorizzazioni per l’utilizzo della procedura sono rilasciate, tramite il sistema Identity & Access Management (IDM), dagli Amministratori di IDM, con le consuete modalità.
Al fine di verificare la regolarità del comportamento aziendale, la procedura espone, per ciascuna azienda da controllare, la matricola e i dati di dettaglio dei lavoratori interessati e per i quali sono da espletare tutte le attività di controllo on desk necessarie a valutare la corretta fruizione dell’esonero triennale.
Nell’ipotesi in cui l’azienda provveda a "rettificare" la documentazione presente in archivio, anche attraverso la produzione in sede di contraddittorio di idonea documentazione atta a modificare eventuali errori presenti nei flussi (ad esempio produca il LUL per dimostrare la data effettiva di inizio dell’attività lavorativa nei casi di discordanza tra la data presente in UniEmens e quella presente in Unilav), il funzionario Inps, nel riscontro della sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il godimento dell’esonero, deve porre l’attenzione alle violazioni di natura sostanziale, tenendo conto che lo spirito della norma in argomento, giova ricordarlo, è quello di promuovere e favorire forme di occupazione stabile attraverso la massima diffusione del contratto a tempo indeterminato.
Qualora non ci sia alcun riscontro da parte dell’azienda contattata ovvero in tutti i casi in cui non ricorrano le condizioni per il riconoscimento dei benefici di cui si tratta, si provvederà all’invio dell’apposita diffida di pagamento con la quale si provvede a richiedere la contribuzione non versata e le relative sanzioni civili.