L'8 luglio è stata pubblicata in GU la Legge europea 2015-2016, contenente diverse novità di natura fiscale.
La legge europea è, assieme alla legge di delegazione europea, uno dei due strumenti predisposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 ("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea") al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.
L'articolo 29, comma 5, della legge vincola il Governo alla presentazione alle Camere su base annuale di un disegno di legge dal titolo "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea", completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.
La legge ha modificato o integrato alcune disposizioni vigenti dell’ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo e interviene, in particolare, nei seguenti settori:
- libera circolazione delle merci (Capo I – articoli da 1 a 4)
- libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi (Capo II – articoli 5 e 6)
- giustizia e sicurezza (Capo III – articoli da 7 a 16)
- trasporti (Capo IV – articoli 17 e 18)
- fiscalità, dogane e aiuti di Stato (Capo V – articoli da 19 a 29)
- occupazione (Capo VI - articolo 30)
- ambiente (Capo VII – articoli 31 e 32 )
- energia (Capo VIII – articolo 33)
Tra gli interventi di natura fiscale, segnaliamo quelli che riguardano la tassazione delle vincite da gioco. L'articolo 6 ha modificato il comma 1 dell'art. 69 del TUIR e introdotto il comma 1 bis, prevedendo che, fatte salve le disposizioni di cui al nuovo comma 1-bis, le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonchè quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali (lettera d. comma 1 dell'articolo 67 del TUIR) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
Pertanto le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta (comma 1 bis).
La disciplina italiana sulla tassazione delle vincite corrisposte da case da gioco viene così adeguata all'ordinamento dell'Unione europea, in attuazione di una sentenza della Corte di giustizia del 22 ottobre 2014, La normativa italiana infatti prededeva una differenza di trattamento fiscale a seconda che le vincite di gioco siano state ottenute in Italia o in un altro Stato membro; la Corte ha ritenuto tale normativa incompatibile con il principio di libera circolazione dei servizi.
Tra le altre novità, l'articolo 29 ha previsto che a decorrere al 1° gennaio 2017 saranno sottoposti a ritenuta i compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufo e saranno assoggettate a Iva del 10% le relative cessioni, allo stesso tempo viene eliminato l’obbligo di autofatturazione per gli acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionali non muniti di partita Iva.