L’INPS, con Messaggio 30 giugno 2016, n. 2884, fornisce chiarimenti sulla consistente casistica di domande di indennità di disoccupazione NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di indennità DIS COLL, e viceversa. Sul punto, l’Inps, chiarisce che per gli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016, è possibile la sola trasformazione delle domande di DIS COLL,in caso di presentazione erronea , in domande di indennità NASpI.
Nell’ipotesi contraria , cioe se si è presentata richiesta di NASpI in luogo di domanda di DIS COLL la suddetta trasformazione non è consentita, iai sensi dell’art.1, comma 310, della legge n.208 del 2015 "...La DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017". La citata norma chiarisce anche che la DIS COLL è riconosciuta dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, e che nell’ipotesi di insufficienza delle risorse - l’Istituto non può prendere in considerazione ulteriori domande. Pertanto la trasformazione delle domande di NASpI in domande di DIS COLL 2016 determinerebbe un’alterazione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, con possibile pregiudizio del diritto di altri assicurati che abbiano correttamente presentato una domanda di DIS COLL.