Con la Circolare n. 121 del 05 luglio 2016 l’INPS fornisce informazioni sul nuovo quadro normativo, già oggetto del messaggio n. 804 del 22 febbraio 2016, sulla parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, di cui all’articolo 2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. In particolare la norma ha introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro:
- la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui
- la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000 per omessi versamenti inferiori a tale soglia.
La circolare precisa che la determinazione dell’importo di euro 10.000 annui si deve considerare il periodo tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno cioè il c.d. anno civile. Quindi i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).