Come noto l’art. 1, comma 310 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016), che ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL - ovvero l'indennità di disoccupazione a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, introdotta in via sperimentale dal D.lgs. n. 22 del 2015 – anche per tutto il 2016. Per le cessazioni che sono avvenute tra il 1 gennaio e il 5 maggio 2016 le domande di DIS COLLll vanno fatte pervenitre all' INPS in via telematica entro il prossimo martedi 12 luglio ; mentre per gli eventi di disoccupazione iniziati dal 6 maggio in poi le richieste vanno inviate entro 68 giorni dalla data di cessazione della collaborazione. La procedura è stata chiarita dall'INPS nella circolare 74 del 5.5.2016
Ricordiamo che la DIS COLL è destinata ai lavoratori con rapporti di collaborazione con datori di lavoro sia privati che pubblici, purché iscritti alla Gestione Separata INPS, non possessori di partita IVA e non pensionati.
Sono invece esclusi gli amministratori e sindaci di società, associazioni ed enti ; i dottorandi e i titolari di borse di studio e assegni di ricerca (come specificato dall'Interpello del Ministero del lavoro n. 31/2015)