Con un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate di ieri, martedì 5 luglio 2016, sono state rese note le agevolazioni previste per gli autotrasportatori.
Ecco i punti principali del comunicato:
- modifica delle deduzioni forfetarie delle spese non documentate. Al riguardo la Legge di stabilità 2016 (lL. 208/2015) ha previsto una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa, al posto delle due misure precedentemente vigenti.
In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2015, nella misura di 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
La deduzione forfetaria va riportata nei modelli UNICO 2016 PF e SP:
- nel quadro RF: utilizzando nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45;
- nel quadro RG utilizzando nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18,(i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune, a quella per i trasporti all’interno della regione o delle regioni confinanti e alla deduzione per i trasporti oltre tali ambiti).
2. Confermata l’agevolazione relativa alla facoltà di recuperare, compensandoli in F24, i contributi versati al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile. Le imprese di autotrasporto merci , sia conto terzi sia conto proprio; possono recuperare nel 2016 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Il codice da usare per la compensazione in F24 è il seguente: 6793.