Per la cessione o assegnazione agevolata dei beni immobili, dopo che l'organo amministrativo ha valutato l'opportunità di accedere all'agevolazione e il risparmio di imposta rispetto alla procedura ordinaria, dovra' verificare alcuni adempimenti indispensabili al perfezionamento dell'operazione.
La società che intende procedere all’assegnazione o cessione agevolata di beni immobili ai soci, dovra’:
- verificare che l’organo amministrativo abbia i poteri e nel caso tali poteri siano insufficienti convocare l’assemblea per una formale delibera di autorizzazione all’operazione
- rivolgersi a un notaio per redigere l’atto di assegnazione o cessione che potrà essere fatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il verbale di assemblea (o, in alcuni casi di cessione, il solo verbale del consiglio di amministrazione) è il documento che dà avvio al procedimento di assegnazione o di vendita, ma non è sufficiente, da solo, a perfezionare l’operazione.
Esso, infatti, certifica la disponibilità della società ad assegnare o vendere il bene al socio (o ai soci), e dà mandato all’organo amministrativo a porre in essere questa volontà. Il verbale dichiara la volontà della società, ma non ha valore negoziale: si rende necessario un passaggio successivo, che realizza il trasferimento, e che passa, se ci limitiamo alle assegnazioni agevolate secondo la legge di stabilità 2016, per un atto notarile.
Oggetto dell’assegnazione o della cessione agevolata, infatti, sono beni immobili o beni mobili registrati, la cui compravendita necessita della forma scritta e dell’intervento di un notaio. Quest’ultimo, una volta accertata la regolarità del mandato conferito al rappresentante negoziale della società, risultante dal verbale di assemblea (che non deve essere redatto da un notaio), potrà procedere alla scrittura o alla autentica, a seconda dei casi, dell’atto di compravendita.