L’INPS, con Messaggio 01 luglio 2016, n. 2908, fornisce le prime indicazioni concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell’istruttoria della CIGO. I caratteri principali della riforma del procedimento di concessione possono essere così riassunti:
- competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
- l’individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
- obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
- facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.
Sulla competenza delle Sedi territoriali dell’Istituto e sui criteri di esatta individuazione delle stesse si rinvia alla circolare n. 7 del 2016. I criteri fissati dal D.M. 95442 derivano dalle categorie generali già delineate dall’articolo 11 D.Lgs. 148 del 2015, cioè da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di mercato. Le Aziende, quindi, potranno ricorrere alle integrazioni salariali ordinarie per i motivi definiti nelle causali del decreto ministeriale, corredate dai requisiti probatori ritenuti indispensabili per ciascuna di esse.
Le integrazioni salariali ordinarie erano e rimangono un istituto invocabile per crisi di breve durata e di natura transitoria.
In allegato al messaggio tutti i facsimili per la richiesta.