Il decreto banche approvato definitivamente in Parlamento il 29 giugno 2016, ha rafforzato nel nostro ordinamento il contratto di Pegno mobiliare non possessorio. In particolare viene chiarito che gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, determinati o determinabili . (art. 1 del Decreto Legge 3 maggio 2016, n.59).
Oggetto del nuovo contratto di pegno non possessorio sono:
- beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili registrati.
- beni mobili esistenti o futuri,
- beni mobili determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o piu' categorie merceologiche o a un valore complessivo.
Il contratto, a pena di nullita', deve risultare da atto scritto con indicazione :
- del creditore,
- del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno,
- la descrizione del bene dato in garanzia,
- del credito garantito,
- dell'importo massimo garantito.
Il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con l'iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dalla data dell'iscrizione il pegno e' opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali. Per l'istituzione del registro si attende un decreto ministeriale che di fatto darà il via all'applicazione della norma.