Scade oggi il termine, per enti del volontariato, enti senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la domanda ai fini dell’ammissione al riparto del beneficio del 5‰ per l'esercizio finanziario 2016, per l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione, a pena di decadenza dal beneficio stesso.
La dichiarazione sostitutiva va trasmessa:
- dagli enti del volontariato alla competente Direzione regionale delle Entrate con le modalità indicate nella circolare n. 6/E del 21 marzo 2013, cioè con raccomandata A/R o con la propria posta elettronica certificata;
- dalle associazioni sportive dilettantistiche, all’Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la propria sede legale, tramite raccomandata A/R.
I modelli per la presentazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it .
Per facilitare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica di iscrizione consente di stampare un modello di dichiarazione sostitutiva già precompilato in alcuni campi con le informazioni contenute nella domanda di iscrizione. L’ente che intende utilizzare il modello precompilato deve unicamente completare la dichiarazione riempiendo i rimanenti campi.
Si ricorda che per permettere l’accredito delle somme spettanti, l’ente di volontariato può comunicare all’Agenzia delle Entrate il numero di c/c bancario o postale, utilizzando l’apposito modello disponibile cliccando qui, da presentare direttamente all’Agenzia delle Entrate ovvero tramite i servizi telematici (Entratel o Fisconline). Si ricorda in ogni caso che:
- se l’ente non effettua tale comunicazione, o non dispone di un c/c, l’erogazione delle somme sarà effettuata, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con modalità alternative;
- se l’ente ha già comunicato, in precedenza, le coordinate del c/c non è tenuto ad alcun ulteriore adempimento, salvo che siano intervenute variazioni nel c/c di riferimento, che devono essere comunicate con le medesime modalità sopra evidenziate;
- se sono state comunicate più coordinate per uno stesso soggetto, saranno tenute in considerazione quelle comunicate per ultime.