Il 30 giugno 2016 scade il termine per la presentazione dell'istanza patent box per marchi e know how in quanto per l'armonizzione degli ordinamenti, l’Ocse non consente il superamento di tale data.
Il ruling del patent box, sconta anche ulteriori problemi: il primo è l’ammissibilità dell'istanza, in quanto il provvedimento dell’agenzia Entrate n. 154278/2015 all’articolo 7 prevede il rigetto dela domanda se “carente degli elementi di cui al punto 2.3” del Provvedimento stesso. Tali elementi sono:
- denominazione dell’impresa, sede legale o domicilio fiscale, se diverso dalla sede;
- codice fiscale e/o partita Iva;
- indicazione dell’oggetto dell’accordo preventivo, consistente nella preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e criteri di calcolo:
- del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali di cui all’articolo 6 del Dm 30 luglio 2015;
- del contributo economico in caso di utilizzo “indiretto” degli intangibles in predicato;
- della plusvalenza derivante dalla vendita dell’intangibile, secondo quanto delineato dall’articolo 10 del citato decreto ministeriale.
- indicazione della tipologia di bene immateriale e dei vincoli di complementarietà tra due o più intangibles;
- indicazione della tipologia di attività di ReS e il collegamento diretto della stessa con lo sviluppo, il mantenimento e l'accrescimento del valore dei beni intangibili.
- la firma del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza.
I dati che il contribuente deve comunicare all’Agenzia sono molti, ma nel caso in cui ne manchi anche solo uno si rischia il rigetto dell’istanza. Tuttavia, per ovviare a questa falce, se l’ufficio può desumere il dato mancante con un’attività istruttoria, allora si può evitare il rigetto della stessa.
Il secondo problema è quello comunicativo. Infatti mentre il rigetto deve essere comunicato al contribuente con provvedimento motivato dell’ufficio, l’Agenzia non è obbligata a comunicare all’istante l’ammissione dell’istanza. Tuttavia, sono state inviate numerose “dichiarazioni di ammissibilità” che stanno aiutando il contribuente a capire se l’istanza è stata accettata o meno.