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INTERPELLO ABBREVIATO: ECCO LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

2 minuti, Redazione , 29/06/2016

Interpello abbreviato: ecco le disposizioni attuative

Con la pubblicazione in GU del Decreto del Mef del 15.06.2016 prende il via la procedura abbreviata di interpello preventivo per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo

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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 27/06/2016 n. 148 del Decreto del Mef del 15 giugno 2016, sono state disciplinate le modalità applicative di questa procedura abbreviata di interpello preventivo per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo (cooperative compliance).

Si rammenta che il contribuente ammesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, nell'ambito delle interlocuzioni conseguenti all'accesso al regime, può interpellare l'Agenzia delle entrate per ottenere una risposta in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete in relazione alle quali ravvisa rischi fiscali, intesi quali rischi di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.

L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque
connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima, dovrà essere redatta in carta libera, sottoscritta e presentata all'ufficio competente, mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata.

L'istanza di interpello abbreviato deve contenere:

  1. i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante compreso il codice fiscale;
  2. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali;
  3. le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
  4. l'indicazione del domicilio e dei recapiti telematici del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura;
  5. la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso;
  6. l'indicazione che si tratta di una istanza presentata ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

L'istanza deve contenere anche l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta dal contribuente e del comportamento che lo stesso intende adottare.

All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione non in possesso dell'Agenzia delle entrate o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facolta' di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.

Scarica il testo del Decreto del MEF del 15 giugno 2016 e il Modello per l'adesione al regime di adempimento collaborativo.

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Tag: INTERPELLO 2024 INTERPELLO 2024

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