E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016, il Decreto del Ministero dell’Interno 7 giugno 2016 con modifiche alle procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno per la prevenzione incendi, regolato dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Solo gli iscritti a tali elenchi possono rilasciare i certificati di sicurezza antincendio previsti dall'art. 16 del suddetto decreto . Viene stabilito che per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore.
Il termine dei cinque anni decorre:
a) dalla data di iscrizione negli elenchi;
b) dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza.
A tali elenchi possono iscriversi a domanda i professionisti iscritti negli albi professionali, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati.