Gli atti di disposizione tra due persone dello stesso sesso, legate da un’unione civile riconosciuta da uno Stato estero, godono dell’aliquota agevolata prevista in Italia per gli atti fra familiari. Questo è il principio affermato dalla CTR Liguria con la sentenza 575/1/16.
Il caso era iniziato con un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate di Imperia che voleva recuperare a tassazione l’imposta sulle donazioni su un bonifico operato da un soggetto residente in Svizzera, cui il beneficiario era legato da unione civile regolarmente riconosciuto nell’ordinamento estero.
Il contribuente impugnava l’avviso sostenendo che l’imposta doveva prevedere l’aliquota agevolata come nel caso di atti di disposizione tra familiari, anche se ancora non era stata approvata in Italia la legge sulle unioni civili e le coppie di fatto. Infatti in caso contrario, sarebbe stata violata la normativa sulla famiglia contenuta nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. In particolare l’art. 8 della Convenzione prevede la tutela dell’ordinamento al diritto per le persone dello stesso sesso di vivere una relazione affettiva.
In primo grado vince l’Agenzia delle entrate di Imperia, ma il contribuente impugna in Appello e la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, approvando la tesi del contribuente, specificava che il donatario deve essere equiparato ai familiari con il conseguente diritto di godere dell’aliquota agevolata prevista nella normativa italiana.