L’Inps, con messaggio 21 giugno 2016 n.2757 chiarisce la nuova normativa fiscale (D.LGS 21.9.2015) sulle pensioni erogate a soggetti residenti all’estero. In particolare, per il 2016 precisa che a partire dalla mensilità di luglio 2016 saranno azzerate le detrazioni per carichi familiari (art. 12 del TUIR) attualmente applicate sulle pensioni dei residenti all’estero che non abbiano già fatto pervenire la dichiarazione di spettanza. Tuttavia, il recupero delle detrazioni già concesse per le mensilità da gennaio a giugno 2016 sarà avviato a partire dalla rata di ottobre 2016, in cinque rate, e nei confronti dei pensionati che, nel frattempo, non avranno fatto pervenire la dichiarazione di spettanza in tempo utile per il ricalcolo della suddetta mensilità. Eventuali dichiarazioni che dovessero pervenire successivamente al blocco delle detrazioni o all’avvio del recupero delle detrazioni applicate nel primo semestre, in presenza delle condizioni di spettanza, produrranno la riattivazione delle detrazioni ed i conseguenti conguagli sulla prima rata utile.
Per diffondere la conoscenza della procedura da parte dell’utenza interessata, avente diritto ad ottenere tali detrazioni, sarà data comunicazione ai Patronati e sarà inserito un apposito link di collegamento anche nella pagina informativa dedicata, presente sul sito istituzionale INPS, accessibile seguendo il percorso: Home> Informazioni> Lavoratori Migranti> Normativa fiscale residenti all’estero> Applicazione delle detrazioni fiscali per i residenti all’estero.