La misura percentuale massima del credito d’imposta spettante in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, istituito dall’articolo 1, comma da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è pari al 100% dell’importo richiesto, risultante dalle domande validamente presentate nel 2016, questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 23 giugno 2016.
Già dal 24 giugno la somma può essere utilizzata in compensazione, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, con il seguente codice tributo:
- “6867” denominato “Credito d’imposta per gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare - articolo 1, commi 91 e 92, legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di attribuzione del credito, nel formato “AAAA”.
Si ricorda che il bonus è destinato agli istituti previdenziali che investono in alcune attività di carattere finanziario a medio e lungo termine.