L’INPS, con Messaggio 21 giugno 2016, n. 2758, fornisce alcune precisazioni in merito al diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti durante il periodo di vacatio studii, ovvero, nel periodo di svolgimento di attività lavorativa.
Com’è noto, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge n. 903 del 1965 i figli superstiti o equiparati, a carico del pensionato o assicurato, che alla data della morte del dante causa hanno più di 18 anni di età, sono studenti e non prestano lavoro retribuito, hanno diritto alla pensione ai superstiti fino al compimento del 21° anno di età, in caso di frequenza di scuola media o professionale, ovvero, fino al compimento del 26° anno di età, in caso di frequenza di università. Al fine del riconoscimento del diritto alla predetta pensione tutte le condizioni sopra indicate devono sussistere alla data dell’evento della morte del dante causa. Ora il documednto chiarisce che l figlio superstite o equiparato, in caso di morte del dante causa nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica, conserva lo statusdi studente ed il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta, a condizione che l’iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi. Dopo la liquidazione della pensione ai superstiti, il venir meno della condizione di studente e/o lo svolgimento di attività lavorativa comporta la sospensione della pensione stessa.