Il 21 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 29/e fornendo chiarimenti sulla novità del canone RAI nelle bollette dell'energia elettrica. Infatti da quest'anno l'utenza per la fornitura di energia elettrica nella residenza anagrafica di un soggetto fa scattare la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo e il conseguente obbligo di pagamento del canone RAI.
In merito alle utenze addebitabili occorre preventivamente chiarire che il canone Rai va in addebito solo per le utenze residenziali, cioè non per usi commerciali. In particolare i luoghi della fornitura del servizio luce (luogo in cui si presume la presenza di un TV) si desume:
- Direttamente nei contratti cd. “clienti residenti” cioè clienti domestici che applicano le tipologie tariffarie D1, D2, D3, per i contratti conclusi dal 2016.
- Dall’anagrafe tributaria per i contratti cd. “altri clienti domestici” cioè clienti che applicano la tipologia tariffaria D3 per i contratti conclusi fino al 2015.
Quindi per le utenze con tariffe:
- D1e D2 il canone viene addebitato nelle bollette di utenti solo residenziali ad esclusione di quelle associate esclusivamente ai codici fiscali numerici a 11 cifre (cioè il C.F di persone diverse dalle persone fisiche);
- D3 il canone è addebitato nella fattura dell’energia elettrica degli utenti residenziali e sono associate a codici fiscali alfanumerici.
Sul canone di abbonamento vige il principio per cui questo costo è dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi televisivi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
Nell’ipotesi in cui per uno stesso codice fiscale la coincidenza del luogo di fornitura dell’energia rispetto alla residenza risulti contemporaneamente verificata per più forniture, il canone di abbonamento è addebitato su una sola fornitura.
Se la coincidenza si verifica:
- per due (o più) contratti di fornitura, rientranti uno nella tipologia “clienti residenti” e l’altro (o gli altri) nella tipologia “altri clienti domestici”, si considera addebitabile la fornitura della tipologia “clienti residenti” indipendentemente dalla data di attivazione. In altri termini, prevale la fornitura per cui l’utente ha dichiarato la residenza all’impresa elettrica rispetto alla fornitura per cui la coincidenza con la residenza è individuata in base alle informazioni disponibili nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.
- per due (o più) contratti di fornitura rientranti tutti nella tipologia “clienti residenti”, si considera addebitabile la fornitura con attivazione più recente o, in mancanza, con la data di inserimento nel Registro Centrale Ufficiale2 (RCU) più recente.