Cade il prossimo il 27 giugno 2016 la scadenza del primo triennio - limite per l' utilizzo del contratto intermittente . Come noto , infatti il contratto intermittente (c.d. contratto a chiamata), in base a quanto stabilito dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 76/2013, può essere utilizzato nel limite massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. Il triennio di riferimento, come precisato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 35 del 2013, deve essere individuato a partire dall’ultimo giorno in cui si chiede la prestazione, andando a ritroso di 3 anni, e tenendo conto solamente delle giornate di effettivo lavoro “prestate successivamente all’entrata in vigore della presente disposizione“, ovvero successivamente al 28 giugno 2013.
I primo triennio di vigenza del nuovo limite scade il prossimo 27 giugno per cui le Aziende sono tenute in questi giorni a verificare il numero di giornate di lavoro intermittente effettivamente prestate con ogni singolo lavoratore, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa. In merito a tale ultimo aspetto, ricordiamo che in caso di superamento del predetto limite, il contratto di lavoro si trasformerà in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno. Attenzione però il limite delle 400 giornate di effettivo lavoro, come previsto dalla normativa attualmente in vigore, non è applicabile ai settori del Turismo, Pubblici Esercizi e dello Spettacolo.