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AL VIA LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

2 minuti, Redazione , 10/06/2016

Al via la Riforma del Terzo Settore

12 mesi di tempo per il Governo a partire dal 3 luglio, data di entrata in vigore della Legge 106/2016, per adottare uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore

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Al via la riforma del Terzo settore, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 18.06.2016 della Legge 106/2016, contenente la delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

La legge entrerà in vigore il 3 luglio 2016 e il Governo avrà tempo 1 anno per adottare una serie di decreti attuativi della legge delega. Tra gli obiettivi dei decreti attuativi, vi è quello di semplificare, riordinare, revisionare la disciplina speciale e le altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, attraverso la redazione di un apposito codice del Terzo settore.

Per Terzo settore la legge intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalita' della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi.

La legge delega contiene inoltre numerose disposizioni in merito al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
I decreti attuativi dovranno procedere ad una precisa qualificazione dell'impresa sociale, definita come organizzazione privata che svolge attività d'impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti (prevedendo specifici obblighi di trasparenza e limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti), favorendo il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività.

In particolare i decreti dovranno: 

  • individuare i settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa nell'ambito delle attività di interesse generale sopra ricordate;
  • prevedere le forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali; per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale;
  • prevedere per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale l'obbligo di redigere il bilancio;
  • coordinare la disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con la premessa che le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiranno di diritto la qualifica di impresa sociale;
  • prevedere la nomina, in base a principi di terzietà, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

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