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IL CONTRATTO DI CONVIVENZA DELLE COPPIE DI FATTO TROVA LE REGOLE

1 minuto, Redazione , 04/07/2016

Il contratto di convivenza delle coppie di fatto trova le regole

Ecco gli adempimenti da seguire per redigere il contratto per le Convivenze di fatto in una circolare del Ministero degli Interni

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Legge 76/2016 disciplina, in un unico articolo, le unioni civili e le convivenze di fatto.

Con la recente Circolare n. 7 del mese di giugno il Ministero degli Interni ha fornito indicazioni sul contratto e sugli adempimenti da seguire dopo l’entrata in vigore della legge  per le Convivenze di fatto.

Nella nuova disciplina è previsto che i conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune sottoscrivendo un contratto chiamato “di convivenza”. Le caratteristiche di tale contratto sono:

  1. Forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico. L’intervento del notaio serve ad attestare la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico (comma 51).
  2. la redazione sotto forma di una scrittura privata, con sottoscrizione autenticata anche da un avvocato.
  3. Il professionista ai fini dell’opponibilità ai terzi deve trasmetterne copia, entro 10 giorni, al comune di residenza dei conviventi per la registrazione in anagrafe, ex art. 5 : convivenza anagrafica, e 7 iscrizioni anagrafiche.

Come indicato al comma 59 dell’art. 1 della L. 76/2016 è prevista la risoluzione del contratto di convivenza in queste ipotesi:

  • accordo tra le parti,
  • recesso unilaterale,
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed un’altra persona,
  • morte di uno dei contraenti.

In merito ai Comuni, sono date agli uffici anagrafici le seguenti indicazioni:

  • l'iscrizione delle convivenze di fatto che deve essere eseguita secondo le procedure già previste e disciplinate dall'ordinamento anagrafico ed in particolare, dagli artt. 4 e 13, D.P.R. n. 223/1989.
  • la registrazione del contratto di convivenza che costituisce la base giuridica della opponibilità del contratto ai terzi. In particolare l'ufficiale di anagrafe del comune di residenza dei conviventi, ricevuta copia del contratto di convivenza, trasmessa dal professionista, deve:
    • registrare nella scheda di famiglia dei conviventi e nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista;
    • assicurare la conservazione agli atti dell'ufficio della copia del contratto
    • Anche l'eventuale successiva risoluzione del contratto di convivenza dovrà essere certificata.
  • Le certificazioni anagrafiche che devono contenere i dati contrattuali registrati nelle schede personali e di famiglia.

Puoi leggere a questo link la La Circolare n. 7del Ministero degli interni

 

 

Tag: I CONTRATTI I CONTRATTI MATRIMONIO, UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO MATRIMONIO, UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO

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