Il comma 182 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2016, prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10 per cento, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro:
- ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione,
- nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa,
entro il limite di importo di 2.000 euro lordi, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono a formare il reddito complessivo, portando al contribuente benefici in termini di maggiori detrazioni per carichi di famiglia e per reddito di lavoro dipendente, in quanto spettanti in misura decrescente rispetto al reddito complessivo.
Per quanto riguarda il datore di lavoro, l’agevolazione risulta riservata, come per il passato, al settore privato, comprendendo anche le Agenzie di somministrazione, anche nel caso in cui i propri dipendenti prestino attività nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli esercenti arti e professioni sempreché le retribuzioni che erogano ai propri dipendenti rispondano alle caratteristiche previste dalla norma agevolativa.
Inoltre nell’ambito del settore privato, individuato, per esclusione, nei datori di lavoro che non rientrano tra le amministrazioni di cui al Decreto legislativo n. 165 del 2001, il beneficio può essere attribuito anche in relazione ai premi erogati ai propri dipendenti da enti del settore privato che non svolgono attività commerciale (il riferimento al settore privato sembrerebbe finalizzato solo ad escludere le pubbliche amministrazioni).
L’agevolazione trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a euro 50.000.
Il limite reddituale di euro 50.000 deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’articolo 49, comma 2, del TUIR.
Gli emolumenti premiali non entreranno invece nel computo della soglia reddituale di euro 50.000 nel caso in cui siano stati sostituiti, su scelta rimessa al dipendente, con le prestazioni di welfare aziendale che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Devono inoltre essere considerate nel computo del limite le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all’estero, anche se non assoggettate a tassazione in Italia.
Infine, rientra nel computo della soglia reddituale di 50.000 euro anche la quota maturanda di TFR richiesta dal lavoratore e liquidata in busta paga.
Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 28/2016.